Apprendistato

Un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da un contenuto formativo.
L'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a contenuto formativo rivolto ai giovani tra i 18 anni e i 29 anni, caratterizzato da significativi vantaggi economici.

Come

L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da un contenuto formativo oltre ad essere un modo per completare un percorso di studio, pertanto nel contratto di apprendistato alla parte lavorativa è associata una parte formativa, necessaria al fine di conseguire la professionalità richiesta dalle mansioni svolte o le conoscenze utili a conseguire un titolo di studio. Le aziende che non rispettano l'obbligo di formazione esterna per i propri apprendisti non possono godere delle agevolazioni contributive previste per il contratto di apprendistato e sono soggette a sanzioni nel caso di visite ispettive. La documentazione relativa all'attività formativa svolta dagli apprendisti deve essere conservata per cinque anni

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a contenuto formativo rivolto ai giovani tra i 18 anni (17 anni se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni (sino al giorno precedente il compimento del trentesimo anno).

Informativa FSE+ Voucher Apprendistato Professionalizzante (PDF)

NOVITA’ IMPORTANTE
In base all’art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità (infra par. 1) o di un trattamento di disoccupazione (infra par. 2). Questo contratto può durare al massimo 3 anni, 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano.

La formazione per l’apprendistato professionalizzante si articola in formazione di tipo professionalizzante, a cura dell’impresa (durata e modalità di erogazione sono stabilite a livello nazionale dai contratti collettivi o dagli accordi interconfederali), e formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali, disciplinata dalla Regione.

Accanto a significativi vantaggi economici per l’impresa questo contratto rappresenta un importante aspetto formativo nei confronti del lavoratore. CONFCOMMERCIO e ISCOM EMILIA ROMAGNA intendono supportare le imprese del Terziario nel far fronte a questo impegno e a tale scopo hanno predisposto, in collaborazione con il Consorzio Formazione & Lavoro – Servizi per l’occupazione e la formazione dei lavoratori, gli strumenti che consentono di espletare interamente l’obbligo formativo. Sono proposti: servizi di consulenza per la redazione dei contratti, assistenza nell’individuazione e nello svolgimento dei percorsi formativi previsti per la formazione “esterna”, per la formazione dei tutor e materiali didattici di supporto.

I VANTAGGI ECONOMICI DELL’ASSUNZIONE E GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI
Il contratto di apprendistato consente all’azienda di assumere e formare nuove professionalità ad un costo del lavoro vantaggioso, in quanto sia la remunerazione che gli oneri previdenziali e assistenziali sono ridotti.

I datori di lavoro usufruiscono di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendistato, pari al 11,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (mentre la quota a carico dell’apprendista è pari al 5,84%) a decorrere dall’1 gennaio 2013. Al termine del periodo di apprendistato l’agevolazione contributiva viene riconosciuta anche per i dodici mesi successivi.

Con il messaggio n.2499/2017 l’INPS ha confermato poi che, fino al 31 dicembre 2017, i datori di lavoro che assumono con contratto di apprendistato di primo livello avranno riconosciuti un’aliquota ridotta pari al 5% e l’esonero dal versamento del ticket di licenziamento, come previsto nell’articolo 52 del D.lgs. 150/2015.

Per il 2019 e gli anni successivi, la Legge di Bilancio (Legge n.145/2018) ha confermato un particolare regime agevolativo per l’apprendistato cd. “duale”. L’incentivo consiste in un esonero triennale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di euro 3.000 su base annua.

L’esonero spetta, nello specifico, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato – a tutele crescenti – di giovani che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Il titolo di studio deve esser stato acquisito da non più di sei mesi.

Il D.Lgs 81/2015 prevede la possibilità di assumere in apprendistato persone disoccupate ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, a prescindere dall’età anagrafica posseduta al momento dell’assunzione. L’INPS ha chiarito con il messaggio n.2243/2017 che in questi casi il regime contributivo è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge.

Un dettagliato riepilogo delle agevolazioni, previste per le diverse tipologie di apprendistato, è fornito dalla circolare INPS n.108/2018.

Le molteplici opportunità della formazione apprendistato in Emilia Romagna:

– Formazione trasverale finanziata, totalmente gratuita
– Formazione sulla sicurezza gratuita se realizzata entro 60 giorni dall’assunzione

Semplifica la gestione dei tuoi apprendisti con la squadra di CF&L:

– Pacchetti di servizi modulabili a seconda delle richieste ed esigenze aziendali dalla progettazione del percorso formativo alla gestione «all inclusive»
– N° 210 Sedi didattiche accreditate in Regione, per un’ampia copertura territoriale
– N° 302 Moduli formativi approvati, per un’offerta formativa ricca e diversificata
– Assistenza e supporto nella gestione di problematiche connesse alle verifiche ispettive
– Gestionale informatizzato dedicato alla attività
– Corsi in e-learning, fruibili in aula, per diversificare ulteriormente i contenuti dell’offerta formativa
– Predisposizione di documentazione di supporto per la formalizzazione della formazione realizzata

Il nuovo apprendistato professionalizzante

Tra i nuovi contratti di lavoro dipendente introdotti dai decreti attuativi della Legge Biagi, un posto di rilievo spetta al contratto di apprendistato professionalizzante.

Accanto a significativi vantaggi economici per l’impresa questo contratto rappresenta un importante aspetto formativo nei confronti del lavoratore.

CONFCOMMERCIO e ISCOM intendono supportare le imprese del Terziario nel far fronte a questo impegno e a tale scopo hanno predisposto, in collaborazione con il Consorzio Formazione & Lavoro - Servizi per l'occupazione e la formazione dei lavoratori, gli strumenti che consentono di espletare interamente l’obbligo formativo.

Sono proposti: servizi di consulenza per la redazione dei contratti, assistenza nell’individuazione e nello svolgimento dei percorsi formativi previsti per la formazione “esterna”, per la formazione dei tutor e materiali didattici di supporto.

Perché formare l'apprendista

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio, con il rinnovo del 2 Luglio 2004 e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nel settore Turismo con il rinnovo del 27 luglio 2007, hanno recepito le indicazioni del Decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276 “Legge Biagi”.

Tra le novità più rilevanti, vi è la possibilità per le aziende di stipulare contratti di apprendistato “professionalizzante” (legge regionale n 17. del 1 Agosto 1005 art. 27-31).

La Biagi può essere applicata gli apprendisti con età compresa fra i 18-29.

Questa nuova formula d’apprendistato consente significativi vantaggi economici:

- forte riduzione dei contributi previsti a carico dell’azienda;
- inquadramento contrattuale favorevole;
- applicabilità del contratto fino a 48 mesi.

Tali vantaggi trovano giustificazione nello spirito del contratto di apprendistato: facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro fornendo loro anche una formazione idonea al conseguimento di una futura qualifica professionale.

L’impresa viene ad assumere un ruolo centrale in tale sistema, intesa come luogo di formazione e di lavoro, deve acquisire consapevolezza in merito all’importanza del proprio ruolo formativo.

L'impresa che assume in apprendistato si impegna a formare l'apprendista e per tale impegno si vede riconosciuta un'agevolazione contributiva e retributiva.

Il D. Lgs. n. 276/2003 pone molta più attenzione che in passato agli obblighi di formazione che l'azienda si assume nei confronti dell'apprendista e sancisce in maniera inequivocabile la revoca delle agevolazioni qualora il percorso formativo non venga erogato.

La formazione prevista dal contratto

Il contratto di prevede che debba essere predisposto un progetto formativo individuale.

E’ previsto un monte ore di formazione “formale”, interna o esterna all’azienda, di almeno 120 ore per anno.

La legge regionale n.17 del 1 Agosto 2005 così definisce la formazione formale: ”formazione che viene effettuata, mediante una specifica progettazione in un ambiente formativo adeguato, anche nel luogo di lavoro; in tal caso deve essere svolta in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni e servizi, (…)Tale formazione deve produrre esiti verificabili e certificabili, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale”.

La normativa regionale definisce inoltre il concetto di formazione esterna.

Con l’espressione “formazione esterna per apprendisti” si intende la formazione realizzata da soggetti specificatamente accreditati o autorizzati dal sistema regionale.

La normativa nazionale distingue le seguenti tipologie “apprendistati”, differenziati per finalità, utenza, durata, ruolo della formazione:

- contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
- contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Non avendo ancora ricevuto certe e definite risoluzioni normative, inerenti l’apprendistato per l’obbligo formativo e l’alta istruzione, la nostra attenzione è rivolta in particolare all’apprendistato professionalizzante.

L'apprendistato professionalizzante in Emilia Romagna

L’Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualifica attraverso la formazione sul lavoro e l’apprendimento di competenze tecnico-professionali fissa un minimo di 120 ore annue di formazione formale che potrà essere svolta all’interno o all’esterno dell’azienda, secondo quanto stabilito dal piano formativo individuale.

Il Piano Formativo Individuale dovrà essere allegato al contratto, a pena di nullità dello stesso e:

- declina il percorso formativo dell’apprendista per tutta la durata del contratto;
- deve contenere l’indicazione del profilo professionale, assunto a riferimento quale esito del percorso formativo.
La Regione Emilia Romagna (D G.R. n. 1256/05) determina che il Sistema regionale delle qualifiche professionale (SRQ) rappresenta il riferimento per la definizione dei profili formativi dell’apprendistato.

Il Sistema Regionale delle Qualifiche definisce, per ogni qualifica, le unità di competenza e gli standard essenziali da tenere presenti nella costruzione dei processi formativi.

Il Sistema Regionale delle Qualifiche si propone come una ‘rappresentazione’ delle competenze professionali caratterizzanti il sistema economico-produttivo emiliano-romagnolo. Ad oggi consta di 112 qualifiche relative a 33 aree professionali.

L’offerta formativa per gli apprendisti viene elaborata in base agli standard formativi indicati nel SRQ.

E’ rappresentata dal “Catalogo elettronico delle proposte formative in apprendistato”.

Per conoscere l’offerta formativa disponibile per il tuo apprendista, puoi verificare la qualifica SRQ indicata al momento dell’assunzione sul Piano Formativo Individuale e consultare il “Catalogo elettronico delle proposte formative in apprendistato” disponibile sul sito web www.form-azione.it.

Il piano formativo individuale e di dettaglio

Piano formativo individuale Il Piano Formativo Individuale di massima dell’apprendistato professionalizzante costituisce parte integrante del contratto di assunzione di ogni apprendista, deve essere redatto, formalizzato, sottoscritto dalle parti, pena la non regolarità dell’assunzione. Il PFI copre l’intera durata del contratto di apprendistato.

Descrive in via generale il percorso formativo che verrà seguito dall'apprendista, riportando gli obiettivi, i contenuti e le competenze attese al termine del percorso stesso.

E’ sottoscritto dal datore di lavoro responsabile della comunicazione d’ instaurazione del rapporto di lavoro e dall’apprendista.

Questo percorso, sulla base dell’applicazione della Legge regionale sul lavoro n. 17 del 2005, dovrà avere come esito una qualifica tratta dal Sistema regionale delle Qualifiche".

Il Piano Formativo Individuale deve, pertanto, essere coerente con la qualifica (presente nel repertorio regionale delle qualifiche) assunta a riferimento quale esito del percorso formativo, le relative aree di contenuto e le competenze previste.

Piano formativo individuale di dettaglio
Il Piano Formativo Individuale di dettaglio, documento successivo al Piano Formativo Individuale, indica il percorso formativo dell'apprendista, descrivendo nello specifico, e per tutta la durata del contratto di apprendistato, le caratteristiche di erogazione della formazione.

Definisce altresì il rapporto di collaborazione tra l'impresa e l'istituzione formativa esterna ed è redatto dall'impresa, con il supporto dell'ente di formazione, sulla base di quanto emerso dal Piano formativo iniziale dell'apprendista, in linea con le competenze della Qualifica presa a riferimento e nel rispetto delle norme contenute nel CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi del 2 luglio 2004.

Il Piano Formativo Individuale di dettaglio potrà essere integrato in relazione alle esigenze formative e alle competenze acquisite dall'apprendista.

I percorsi formativi di ISCOM

Il sistema ISCOM vuole supportare le imprese del Terziario nel loro impegno formativo.

Con le soluzioni formative poste in essere nella nostra Regione, in collaborazione con Consorzio Formazione & Lavoro - Servizi per l'occupazione e la formazione dei lavoratori, sono state predisposte le necessarie attività per erogare percorsi formativi così come contemplati dalla normativa vigente per la formazione “esterna” e la formazione dei tutor .

Nella pagina seguente è illustrato il processo dall’assunzione dell’apprendista all’assolvimento dell’obbligo formativo.

La metodologia didattica proposta per lo svolgimento dei percorsi formativi è “integrata” in quanto prevede lo svolgimento dell’attività formativa in parte in azienda e in parte presso l’ente formativo accreditato.

Il percorso formativo, definito in accordo con l’azienda, è scelto sulla base delle esigenze aziendali e in linea con quanto definito dal SRQ.

Metodologie didattiche

Per l’erogazione del percorso formativo ISCOM offre:

- Elaborazione del piano di studi individualizzato per ciascun apprendista;
- Monitoraggio e valutazione degli apprendimenti tramite step di verifica strutturati al termine di ciascuna Unità didattica;
- Progettazione dei percorsi secondo diverse modalità didattiche: erogabili in presenza e a distanza, oppure in forma mista, tramite la metodologia e-learning.
Per quanto riguarda l’erogazione e la gestione di percorsi in e-learning, iscom offre:
- Accesso ai moduli formativi ed ai relativi materiali didattici, in coerenza con il piano formativo;
- Accesso personalizzato alla piattaforma e-learning all’indirizzo www.spazio.apprendistato.org;
- Tutoraggio e tutoraggio on-line;
L’offerta formativa e-learning è in accordo con standard internazionali; prevede inoltre percorsi formativi inerenti alle unità didattiche delle principali qualifiche parte del SRQ.

ISCOM offre inoltre:

- Materiali didattici strutturati a supporto della formazione “trasversale (informatica, lingua inglese);
- Materiali didattici a supporto della formazione tecnico-professionale;
- Tutoraggio individualizzato.

Il rapporto tra azienda ed ente formativo

Durante tutta la durata del contratto sarà garantito uno stretto raccordo tra il tutor aziendale (interno all'azienda) e il tutor formativo DI ISCOM: “facilitatore” e l’apprendista.

Le aziende realizzano parte dell'attività formativa utilizzando risorse interne ed affidano alle ISCOM le attività di carattere professionalizzante o trasversale per le quali non posseggono competenze al proprio interno.

L’impresa è tenuta ad affidare all'ente di formazione i servizi di:

- valutazione delle competenze dell'apprendista in ingresso;
- predisposizione del Piano Formativo Individuale di dettaglio;
- monitoraggio e verifica del percorso formativo

Strumenti per la formalizzazione della formazione

Come abbiamo visto, la formazione da realizzarsi ai fini dell’assolvimento degli obblighi di legge in materia di apprendistato professionalizzante dovrà caratterizzarsi come formazione formale e certificabile.

Il concetto di formazione formale presuppone che la formazione per l’apprendistato possa essere realizzata, se adeguatamente progettata, in una pluralità di setting formativi e non soltanto nell’aula tradizionalmente intesa. Infatti, abbiamo visto che anche l’impresa costituisce un contesto di apprendimento privilegiato e che l’apprendista può svolgere formazione in situazione lavorativa con il supporto del tutor aziendale, adeguatamente formato al ruolo.

Per supportare il tutor aziendale o i referenti aziendali nella formalizzazione della formazione tecnico-professionale realizzata in impresa, ISCOM offre gli strumenti necessari per fare ciò.

Gli strumenti avranno la duplice finalità: certificare la formazione realizzata e le competenze acquisite dall’apprendista in esito al percorso di formazione in accordo con quanto definito dal Sistema Regionale di Certificazione e Formalizzazione delle Competenze.

Gli strumenti, ad utilizzo, del tutor sono:

- L.I.F.F.A. - Libretto Individuale per la Formalizzazione della Formazione in Apprendistato
- Scheda di valutazione delle competenze dell’apprendista in situazione
- Scheda di valutazione finale delle competenze acquisite

La formazione per il tutor aziendale

La normativa nazionale che attualmente regolamenta l’istituto dell’apprendistato e la Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, confermano l’importanza della figura del Tutor aziendale il quale, con formazione e competenze adeguate, svolge un ruolo chiave nell’affiancamento dell’apprendista durante l’intero percorso formativo.

Il ruolo del tutor potrà essere svolto dal datore di lavoro in possesso di esperienze e competenze adeguate oppure da un lavoratore che sia inquadrato ad un livello pari o superiore rispetto alla qualifica professionale che dovrà conseguire l’apprendista in uscita al percorso di apprendistato.

La durata della formazione dei tutor aziendali è di 8 ore complessive di formazione esterna all’azienda.

ISCOM garantisce la progettazione e la gestione di percorsi formativi per tutor aziendali.

Possibilità di accesso al voucher regionale

Come già indicato, l’offerta formativa per gli apprendisti viene elaborata in base agli standard formativi indicati nel SRQ e, attualmente, è rappresentata dal “Catalogo elettronico delle proposte formative in apprendistato”.

ISCOM, con il supporto del CFL, in quanto ente accreditato offre l’opportunità di accedere al catalogo regionale dell’offerta formativa della regione Emilia Romagna e di ottenere il voucher formativo e relativo finanziamento da parte della regione Emilia Romagna.

Attestazione finale

Al termine del percorso formativo, per ogni annualità è rilasciato l’attestato di frequenza che certifica l’assolvimento dell’obbligo formativo.

I principali documenti di riferimento

- Decreto Ministero del Lavoro 8 aprile 1998 “Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti”;
- Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 28 febbraio 2000 n. 22;
- Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
- Legge 14 febbraio 2003 n. 30” - artt. 47 e seguenti;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 2 luglio 2004 per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione, dei Servizi - Sezione IV, titolo I, capo Il, artt. 42 e seguenti;
- Circolare del ministero del lavoro n. 30 del 15/07/2005 in materia di apprendistato professionalizzante.
- Delibera di giunta regionale n. 1256 del 1 agosto 2005 “Aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante di cui alla legge regionale n. 17 del 2005. Norme di prima attuazione”;
- Legge regionale n. 17/2005 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” (artt. 27-31);
- Decreto Direttore generale n. 1853/2004 “Schema di protocollo d'intesa tra il ministero del lavoro e politiche sociali e la Regione Emilia Romagna per la realizzazione di un percorso sperimentale in attuazione dell’art. 50 del Decreto Legislativo 10/09/2003 n. 276 - Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione”;
- Delibera di giunta regionale 294 del 14/2/2005;
- Elenco delle qualifiche del Sistema regionale delle qualifiche;
- Tabella di possibile corrispondenza fra le professioni maggiormente intermediate dai centri per l'impiego e le qualifiche del sistema regionale delle qualifiche.

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